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Progetto ONC - ORDINE NAZIONALE CHINESIOLOGI




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CODICE DEONTOLOGICO DEI CHINESIOLOGI


TITOLO I


PRINCIPI GENERALI


ART. 1. Codice deontologico

Il Codice deontologico dei Chinesiologi identifica le regole, i principi e i valori che ispirano, orientano e disciplinano l’esercizio professionale del Chinesiologo di base, del Chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, del Chinesiologo sportivo e del Manager dello Sport, come previsti dall’art. 41, D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e iscritti ai rispettivi Albi professionali, definendone la responsabilità professionale etica ed eventualmente giuridica.

Il Chinesiologo, all’atto della sua iscrizione a …., si riconosce nelle presenti indicazioni deontologiche e si impegna, attivamente e responsabilmente, a rispettarle ed a promuoverle nella pratica professionale, nei rapporti intra ed inter-professionali, in quelli con le istituzioni del settore e, in generale, anche nei comportamenti della vita privata in grado di compromettere la reputazione personale, ovvero l’immagine, il decoro e la dignità della professione.

Il Chinesiologo deve conoscere e rispettare le norme del presente Codice e gli indirizzi applicativi allegati, non potendo addurne l’ignoranza per evitare la responsabilità disciplinare, e ha l’obbligo di applicarle in qualsiasi circostanza o occasione di prestazione, totale o parziale, anche a distanza, in via telematica o tramite qualsiasi altro mezzo elettronico.

Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale, di cui mira a garantire competenza, dignità e indipendenza, nell’ottica prioritaria di tutelare e promuovere la salute, lo sport e il benessere in generale, e di consentire l’accesso universale all’attività motoria, all’esercizio fisico e alla pratica sportiva a tutti i livelli.

Responsabile del Comitato

Sede Legale: Via Giuseppe Orsi n°50 – 80128 ,Napoli (NA) 081-5562182 / 331-4331789 C.F. 95234330637 E-mail: scienzemotorieitalia@gmail.com / scienzemotoriecism@pec.it Pagina Facebook: Scienze Motorie Italia CISM (https://www.facebook.com/ScienzeMotorieItalia/)


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ART. 2. Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare, che integra e comunque prescinde dalle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle norme giuridiche e dai contratti di lavoro, discende dall’inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché da ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione e della pratica sportiva.

Il Chinesiologo, al quale sia ascritto o anche soltanto imputabile un comportamento non colposo in violazione della legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare obbligatorio, salva in tale sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

TITOLO II

DOVERI E COMPETENZE DEL CHINESIOLOGO

ART. 3. Dovere di rettitudine e diligenza

Senza alcun tipo di discriminazione, e rispettando i diritti fondamentali, la libertà, la dignità e la centralità della persona, il Chinesiologo promuove, programma e somministra l’esercizio fisico e l’attività motoria nell’obiettivo di tutelare la salute nella sua dimensione bio-psico-fisica, di coadiuvare l’acquisizione e il consolidamento di abitudini salubri, e di migliorare la qualità della vita, la socializzazione e il benessere personale, sia negli individui sani che in quelli affetti da patologie.

Considera l’esercizio fisico e lo sport quali strumenti primari di prevenzione e intervento a tutela della salute, del singoli e della collettività, promuovendo pertanto stili di vita particolarmente attenti a queste dimensioni e perseguendo la responsabilizzazione delle persone attraverso l’educazione motoria e il contrasto all’inattività fisica, in tutte le età della vita.

A tale scopo individua, anche in collaborazione con gli altri professionisti della salute, i contesti nei quali sia possibile attuare attività di promozione e di educazione alla salute e allo sport; collabora con le famiglie, le istituzioni socio-sanitarie e sportive, pubbliche o private, per l’attuazione di idonee politiche educative e sociali, di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute, informando sui principali fattori di rischio.

In particolare, promuove in ogni sede, come principi applicabili nella vita, i valori morali dello sport, quali, ad esempio: rispettare le regole e l’avversario; adottare disciplina e costanza nel perseguimento di un obiettivo; competere con onore e lealtà; superare ogni pregiudizio, discriminazione e forma di esclusione; rifiutare condotte insane, fraudolenti e pericolose; acquisire autocontrollo e coltivare l’autostima e la forza di volontà; collaborare con i compagni di squadra; vincere senza umiliare e accettare la sconfitta con dignità e senza rassegnazione o risentimento, ma come normale componente del tragitto necessario per diventare atleti e persone migliori.


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Coerentemente a quanto previsto dalle leggi vigenti, e in considerazione del ruolo rivestito in campo educativo, sanitario, civile e sociale, il Chinesiologo esercita la professione con titolarità, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

Anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, e farsi ambasciatore dei valori etici dello sport, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione e della categoria.

ART. 4 Indipendenza e conflitto di interessi

La libertà, l’indipendenza e l’autonomia sono presupposti inalienabili all’esercizio della professione.

Nell’esercizio professionale, il Chinesiologo ispira la propria attività ai principi e alle regole della scienza e della deontologia, salvaguarda la sua autonomia nella scelta dei metodi e delle tecniche da utilizzare, ed è pertanto responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati e delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

Non deve soggiacere a interessi di parte, imposizioni, pressioni, condizionamenti e suggestioni, prevenendo, in particolare, ogni possibile rischio di conflitto di interessi, di qualsiasi tipo, che subordini il comportamento professionale a indebiti vantaggi economici o di altra natura.

Nei casi in cui, per qualunque ragione, nell'esplicare la sua professione si verifichi una situazione di conflitto di interessi, il Chinesiologo dovrà darne comunicazione ai soggetti interessati e, ove il conflitto non sia rimovibile o altrimenti risolvibile, si asterrà dal compiere l'atto o gli atti professionali, adoperandosi per far salvo ogni diritto del cliente o dell’assistito all’urgenza o alla prosecuzione del trattamento.

ART. 5 Aggiornamento e formazione professionale permanente

Il Chinesiologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e di competenza tecnico-professionale, fondando l’esercizio della professione sui principi di efficacia e di pertinenza, e sul rigore scientifico, metodologico ed etico-deontologico. Nel corso di tutta la sua vita professionale, nell’obiettivo di fornire sistematicamente la più adeguata prestazione garantendone la migliore professionalità, assolve pertanto ai doveri e oneri formativi, perseguendo l’aggiornamento costante e la continua formazione, basandosi in particolare sulle conoscenze disponibili e le evidenze scientifiche inerenti il campo di competenza, nonché sulla costante verifica, valutazione e revisione dei propri interventi, favorendone altresì la divulgazione ai colleghi, ai collaboratori, ai discenti e ai tirocinanti.

ART. 6 Principio di precauzione e gestione del rischio

Il Chinesiologo informa la propria attività professionale al principio di precauzione, osservando ogni ragionevole cautela per tutelare la salute e la sicurezza dell’utente, promuovendo a tale scopo l’adeguamento delle attività, degli strumenti e dei comportamenti


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professionali, e contribuendo alla gestione del rischio attraverso l’identificazione, la prevenzione e il contenimento dei rischi potenziali, nonché la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori ed effetti indesiderati o sospetti, avvalendosi, se necessario, del supporto di altre figure professionali.

Considerando la volontà espressa dal cliente o assistito, o dal suo rappresentante legale, e dei principi di efficacia e di pertinenza dei protocolli adottabili, non intraprende né insiste in procedure, somministrazioni e trattamenti clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere alcun beneficio prestazionale, ovvero un effetto positivo per la salute o la qualità della vita.

ART. 7 Trattamento dei dati sensibili e segreto professionale

Il Chinesiologo acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali previo consenso informato dell’assistito o del suo rappresentante legale ed è obbligato al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute e alla vita sessuale. Può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute o altre circostanze riservate della persona solo con il consenso informato della stessa o del suo rappresentante legale, e solo nelle specifiche condizioni previste dall’ordinamento.

Nell’interesse del cliente e della parte assistita, è parimenti tenuto alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo appresi nell’esercizio professionale, nonché sulle prestazioni professionali effettuate se in grado di violare la riservatezza dell’assistito, a meno che non sussista il consenso validamente prestato dal cliente, l’adempimento di un obbligo di legge o di terapia, o per ordine dell’Autorità Giudiziaria, sempre e comunque nei limiti di quanto strettamente necessario.

La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero nocumento per la persona assistita o per terzi. Il Chinesiologo deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo siano osservati anche da collaboratori, tirocinanti e consulenti, pure occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta.

Il segreto professionale va inoltre protetto avendo cura di custodire diligentemente e adeguatamente appunti, note scritte, immagini, file video o audio, cartelle cliniche o informazioni di qualsiasi genere che riguardino il cliente o l’assistito.

Il Chinesiologo assicura l’anonimato e la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni, ricerche o divulgazioni scientifiche e, inoltre, non collabora alla costituzione, alla gestione o all’utilizzo di banche di dati relativi a persone assistite in assenza di garanzie sulla preliminare acquisizione del loro consenso informato e sulla tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati stessi.

ART. 8 Astensione da pratiche non di competenza

Il Chinesiologo garantisce titolarità, impegno e competenze nelle attività riservate alla professione di appartenenza, non assumendo compiti che non sia in grado di soddisfare o che


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non sia legittimato a svolgere, astenendosi dall'esprimere valutazioni o condurre somministrazioni, pratiche e interventi che siano di competenza di altre figure professionali. Impregiudicate le responsabilità scaturenti dalle vigenti leggi, costituisce grave illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito, ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di specifico titolo o in periodo di interdizione.

Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento del professionista che agevoli o, in qualsiasi altro modo, diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo di un’attività professionale nei confronti del cliente o dell’assistito, o comunque consenta di ricavarne indebiti profitti.

ART. 9 Divieto di diffamazione e procacciamento di clientela

I rapporti tra i Chinesiologi iscritti agli Albi devono ispirarsi al principio del reciproco rispetto, della comprensione, della lealtà e della solidarietà, secondo quanto previsto dall’art. 25.

Se il Chinesiologo si rende conto che la prestazione richiesta esige una particolare specializzazione, ne informa il cliente e non gli impedisce di ricorrere ad altro collega professionista che possieda la specializzazione necessaria, salvaguardando sempre ed in ogni caso l’interesse della persona assistita.

A prescindere dalle conseguenze di legge, costituisce grave illecito disciplinare l’inosservanza dell’obbligo di rispettare la dignità, la competenza e la reputazione dei colleghi, esprimendo ed enfatizzando critiche e giudizi negativi inerenti alla formazione, alla competenza e all’attività professionale.

Tale comportamento andrà valutato con particolare severità se teso a sottrarre clientela ai colleghi.

In caso di errore professionale di un collega, pur sussistendone la responsabilità, il Chinesiologo dovrà evitare di indugiare in accuse pretestuosamente denigratorie e colpevolizzanti.

TITOLO III

RAPPORTI CON L’ASSISTITO

ART. 10 Rapporto fiduciario

Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto; è contraddistinto dalla libertà di scelta, dall’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità.

Il Chinesiologo modula i suoi rapporti con l'utenza e ne persegue l'interesse ispirandosi costantemente a criteri di lealtà, di professionalità e di diligenza, nonché ai valori, ai doveri e ai principi espressi nel presente codice deontologico.


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Costituisce illecito disciplinare utilizzare o strumentalizzare il rapporto professionale per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi personali.

ART. 11 Consenso informato

Il Chinesiologo non intraprende né prosegue la somministrazione dell’esercizio fisico e/o interventi riabilitativi senza la preliminare acquisizione del consenso dell’avente diritto, successivo al processo informativo.

Tale consenso può anche essere espresso tramite atti non specifici che lo presuppongono, come la richiesta di iscrizione al corso o il conferimento dell’incarico, ovvero attraverso comportamenti del cliente o dell’assistito incompatibili con una volontà diversa, salvo non si operi in casi previsti dalla legge o nell’ambito clinico-sanitario e la peculiare criticità del caso esiga l’acquisizione espressa e documentata del consenso informato ovvero, in generale, si renda necessaria una manifestazione inequivocabile della volontà decisionale della persona assistita.

L’erogazione di prestazioni professionali a soggetti minorenni, interdetti o all’evidenza incapaci di intendere e di volere, è subordinata al consenso di chi esercita sui medesimi la patria potestà o la tutela, salvo imposizione per atto dell’Autorità Giudiziaria. L’avente diritto può in qualsiasi momento ritirare il proprio consenso, salvo gli obblighi derivanti da termini contrattuali o di legge e le relative responsabilità.

ART. 12 Recesso

Il Chinesiologo può recedere in qualunque momento dal rapporto professionale, salvo gli obblighi derivanti da termini contrattuali o di legge e le relative responsabilità. In ogni caso, deve compiere o portare a termine gli atti urgenti che risultino immediatamente utili o indifferibili per l'utente, adoperandosi nei limiti della diligenza ordinaria per assicurare la continuità del trattamento.

Il recesso è obbligatorio quando insorga un conflitto di interessi con il cliente, come previsto dall’art. 4, o quando insorga una qualunque causa di incompatibilità, fermo restando

l’obbligo di cui al precedente comma per il compimento degli atti urgenti che si rendano necessari per non danneggiare il cliente.

ART. 13 Obiezione etica

Fermo restando i principi della pertinenza e dell’efficacia posti alla base della prestazione professionale, il Chinesiologo può rifiutare l’erogazione di prestazioni che si pongano in contrasto con la propria morale o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, preservando comunque la salute della persona.

Ove ne derivino danni, il professionista potrà essere responsabile legalmente e disciplinarmente delle proprie scelte.


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ART. 14 Compenso

Preservando il decoro della professione e il principio dell’intesa preventiva, la pattuizione del compenso è libera, commisurata alla difficoltà e alla complessità dell’opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione.

In ambito clinico, il compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

Il Chinesiologo può prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela. In qualunque tipo di rapporto professionale, il Chinesiologo non può né pretendere né accettare, direttamente o indirettamente, compensi, vantaggi o utilità che risultino estranei alla prestazione professionale.

ART. 15 Aspettative infondate

Al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, il Chinesiologo non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza, astenendosi da ogni forma di sensazionalismo, di esagerata autoreferenzialità o autocelebrazione, o comunque di superficialità e approssimazione.

Pur non potendo assicurare il risultato, il Chinesiologo adotta sempre comportamenti misurati e proporzionati alle esigenze del caso e alle vigenti indicazioni deontologiche, e garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione comprensibile ed esaustiva sulle caratteristiche, le modalità, gli obiettivi e gli effetti che è ragionevole attendersi dal trattamento o esercizio somministrato, senza suscitare o alimentare aspettative infondate e millantare protocolli, strategie e metodologie miracolose o segrete, in avallo di procedure ingannevoli, illecite e abusive, tese ad approfittare della fiducia della persona assistita.

ART. 16 Qualità della prestazione

Il Chinesiologo non assume impegni professionali che prevedano, comportino o rimandino ad un eccesso di prestazioni tale da pregiudicare la qualità della sua opera e la sicurezza del trattamento o della persona assistita.

Il professionista deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno e i requisiti degli ambienti di lavoro non incidano negativamente sulla qualità e la sicurezza del suo lavoro, e sull’equità delle prestazioni.

ART. 17 Doping

Il Chinesiologo non favorisce, consiglia, raccomanda o somministra trattamenti farmacologici o di altra natura non giustificati da esigenze terapeutiche, e che siano finalizzati ad alterare le prestazioni proprie dell'attività sportiva, ad incidere sull’aspetto fisico o a modificare i risultati dei relativi controlli.


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Il Chinesiologo protegge l'atleta o l’assistito da pressioni e condizionamenti esterni che lo sollecitino a ricorrere a siffatte pratiche, informandolo altresì delle possibili, gravi conseguenze sulla salute.

La responsabilità disciplinare che discende dall’inosservanza del presente obbligo è aggravata dal contestuale profitto o vantaggio, diretto o indiretto e di qualsiasi tipo, che ne avesse a derivare per il professionista, ed è fatta salva ogni possibilità per l’Ordine di agire giudiziariamente per la lesione all’immagine della categoria.

ART. 18 Valutazioni professionali

Nel rispetto del dovere di professionalità di cui all’art. 10, il Chinesiologo potrà esprimere valutazioni e giudizi professionali solo ove fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su documentazione adeguata e attendibile, astenendosi da conclusioni superficiali, sbrigative e approssimative, tanto più se animate dall’intenzione di procacciarsi clientela.

ART. 19 Consulenze o interventi non necessari

La prestazione professionale va svolta sempre nell’interesse dell’utente, per cui al Chinesiologo è fatto divieto di consigliare consulenze, collaborazioni o interventi professionali di terzi che siano inutili, gravosi e non funzionali al compito richiesto, a prescindere dal vantaggio che ne dovesse ricavare ai sensi dell’art. 10.

TITOLO IV

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

ART. 20 Potestà disciplinare

La potestà di applicare le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa spetta agli Organi disciplinari, che dovranno attenersi alle procedure e ai termini previsti dalle norme regolamentari o di legge.

Oggetto di valutazione è il comportamento globale dell’incolpato, anche se realizzato attraverso più azioni o omissioni, ovvero se una sola condotta abbia violato più norme. La sanzione, unica anche laddove siano contestati più addebiti nel medesimo procedimento, deve essere commisurata alla gravità del fatto e alle norme violate, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

Nella determinazione della sanzione, si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dal cliente o dall’assistito, ovvero da terzi, della vita professionale complessiva, dei precedenti disciplinari e, in generale, della compromissione dell’immagine della professione.


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ART. 21 Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

a) Ammonizione: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con diffida formale ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere disposta quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non incorrerà in altre infrazioni. È annotato sull’Albo per un periodo di un anno, decorso il quale senza altre violazioni, viene cancellata senza ulteriori conseguenze.

b) Sospensione: consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall’iscrizione nell’Albo, e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione dell’ammonizione, ovvero perché quest’ultima è stata già disposta, registrata e non cancellata. c) Radiazione: consiste nella cancellazione definitiva dall’Albo e nell’esclusione dall’Ordine; è inflitta per violazioni molto gravi, che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’Ordine.

Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all’incolpato è fatto informale richiamo scritto, non avente carattere di sanzione disciplinare e non annotato nell’Albo. Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata.

ART. 22 Segnalazioni

Il Chinesiologo segnala all’Ordine professionale ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti in contrasto con il Codice.

Segnala con la massima tempestività, altresì, ogni notizia di condotte potenzialmente lesive per i clienti, dannose per il prestigio e il decoro della professione, o comunque realizzate in violazione del Codice, tenute da parte di Colleghi iscritti all’Ordine, nel massimo riserbo e senza anticipare né divulgare alcuna attribuzione di colpa o censura che non sia stata precedentemente deliberata dagli Organi disciplinari o dall’Autorità Giudiziaria.

TITOLO V

RAPPORTI CON L’ORDINE E ALTRI PROFESSIONISTI

ART. 23 Rapporti con l’Ordine

Il Chinesiologo collabora lealmente e diligentemente con le Istituzioni, l’Ordine e gli Organi disciplinari per l’attuazione delle loro finalità, nell’espletamento delle funzioni e dei compiti istituzionali; ne rispetta le iniziative e gli indirizzi deliberati a tutela della categoria, ottemperando scrupolosamente ai propri obblighi e adempimenti, e osservando il dovere di verità. A tal fine, deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita professionale o alla pratica e gestione sportiva che richiedano iniziative o interventi istituzionali, e comunica all’Ordine le eventuali infrazioni alle regole di reciproco rispetto, di corretta collaborazione tra colleghi e di salvaguardia delle specifiche competenze.


ORDINE NAZIONALE CHINESIOLOGI – ASPETTI GENERALI

Comunica tempestivamente all’Ordine il cambio di residenza, il trasferimento, la modifica della sua condizione di esercizio ovvero la cessazione dell’attività, e in generale tutti gli elementi costitutivi dell’anagrafica, compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti, per la compilazione e la tenuta degli Albi.

Qualora le Istituzioni e gli Organi di categoria richiedano al professionista chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.

Nell’attività di docenza, didattica e formazione, il Chinesiologo cura di sollecitare negli allievi e tirocinanti l’interesse e il rispetto dei principi deontologici e dell’Ordine, anche attraverso una condotta professionale agli stessi ispirata.

ART. 24 Partecipazioni istituzionali

Chiamato a far parte delle Istituzioni e degli Organi dell’Ordine, il Chinesiologo deve adempiere l’incarico con dignità e onore, osservando diligenza, indipendenza, imparzialità, prudenza e riservatezza.

Il professionista che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi istituzionali o rappresentativi, deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.

Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni. Garantendo il rispetto dell’obbligo di immediata a autogena denuncia, il Chinesiologo deve astenersi in generale da ogni delibera rispetto alla quale versi in conflitto di interessi. Se, in qualità di membro dell’Organo disciplinare, fosse chiamato a decidere una questione, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con l’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare, astenendosi dalla decisione e da ogni atto inerente al procedimento in questione.

ART. 25 Rapporti con i Colleghi

A beneficio dell’intera categoria, il Chinesiologo si impegna a tutelare, attivamente e responsabilmente, il decoro personale proprio e della professione in ogni ambito e circostanza, e si attiva per promuoverne il ruolo senza vantaggio personale. Impronta costantemente e pubblicamente la sua attività professionale alla solidarietà, alla collaborazione e al rispetto di tutti i Colleghi iscritti, di cui riconosce e valorizza lo specifico apporto e contributo, tutelandone la dignità attraverso un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

Si astiene dall’esprimere giudizi o critiche sull’operato di altri Colleghi in presenza di utenti, o comunque di estranei, e al di fuori degli organismi associativi. Ogni contrasto di


ORDINE NAZIONALE CHINESIOLOGI – ASPETTI GENERALI

opinioni deve essere affrontato secondo le regole di civiltà e di correttezza. Ove richiesto dalle parti coinvolte, l’Ordine deve intervenire per concorrere a dirimere le eventuali controversie. Il Chinesiologo non si appropria di risultati professionali raggiunti grazie alla collaborazione con altri colleghi o altri professionisti, attribuendone solo a se stesso il merito. Parimenti, non presenta come risultato delle proprie ricerche risultati dovuti alle ricerche di altri colleghi o studiosi, ancorché non ancora resi pubblici.

Si impegna a contribuire allo sviluppo delle scienze motorie e a comunicare i progressi delle proprie tecniche o ricerche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione e l’aggiornamento per scopi di promozione della salute.

ART. 26 Rapporti con altre professioni sanitarie

Salvaguardando l’autonomia professionale, il Chinesiologo si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione e l’integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti nel processo di assistenza, nel rispetto della centralità della persona assistita e delle reciproche competenze, specifiche autonomie e correlate responsabilità.

Sostiene la formazione interprofessionale, il miglioramento delle organizzazioni sanitarie nel rispetto delle attività riservate e delle funzioni assegnate e svolte, e nell’osservanza delle regole deontologiche.

Il Chinesiologo che non sia in grado di provvedere efficacemente o totalmente alle situazioni sottoposte alla sua professionalità, indica al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.

Non può, in alcun modo, collaborare con chi eserciti abusivamente una professione sanitaria o affini. Ove riscontri casi di esercizio abusivo della professione, ha il dovere di segnalarli alla Autorità competenti.

Il Chinesiologo non può stringere patti o accordi di alcun tipo con altre figure professionali allo scopo di trarne vantaggio con la clientela, condizionandone la libertà di scelta e di giudizio.

ART. 27 Rapporti con strutture pubbliche e private

Il Chinesiologo che opera nelle palestre della salute, e in genere in strutture pubbliche o private di qualsiasi tipo, concorre alle finalità sanitarie, sociali, educative o sportive delle stesse ed è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro.

In caso di contrasto tra le regole deontologiche e quelle della struttura pubblica o privata nella quale si opera, si sollecita l'intervento dell'Ordine per comporre il dissidio al fine di tutelare l’autonomia professionale.

In attesa della composizione del contrasto, il Chinesiologo assicura il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti delle persone a lui affidate e del decoro e dell’indipendenza della propria attività professionale.


ORDINE NAZIONALE CHINESIOLOGI – ASPETTI GENERALI

ART. 28 Pubblicità

È consentita la pubblicità professionale nelle modalità e nei termini stabiliti dalle leggi vigenti, e nel rispetto del decoro e della deontologia della professione, preservandone l’immagine di serietà e aderenza ai principi scientifici. Ogni utilizzo improprio o illegittimo degli strumenti di informazione e pubblicità è considerato comportamento deontologicamente scorretto.

La pubblicità in materia scientifico-sanitaria non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale; deve essere obiettiva, veritiera, corredata da dati oggettivi e verificabili.

Il Chinesiologo che partecipa e collabora ad iniziative di informazione sanitaria, in ogni caso, non può venir meno ai principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi forma, anche indiretta, di pubblicità commerciale a favore proprio o di altri.

ART. 29 Strumenti informatici

Il Chinesiologo che usa strumenti informatici deve garantire l’acquisizione del consenso, la tutela della riservatezza ai sensi dell’art. 7, la pertinenza delle indagini effettuate e dei dati raccolti, la consapevole partecipazione della persona assistita e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle tecniche.

Nell’utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione a fini di prevenzione, anamnesi, raccolta dati, cura o sorveglianza clinica, comunque tali da influire sulle prestazioni dell’uomo, si attiene ai criteri di proporzionalità, pertinenza, opportunità, efficacia e sicurezza, nel rispetto dei diritti della persona e degli indirizzi applicativi allegati.

ART. 30 Norma finale

L’Ordine Nazionale dei Chinesiologi recepisce il presente Codice e opera per garantirne il rispetto, intervenendo ad istanza degli iscritti anche per chiarirne il senso e gli effetti. A tal fine, provvede a consegnare ufficialmente il Codice ai singoli iscritti agli Albi, o comunque a renderlo noto attraverso mezzi idonei, e a svolgere attività formative e di aggiornamento in materia di etica e di deontologia.

Le regole del Codice saranno oggetto di costante rivalutazione al fine di garantirne l’aggiornamento e la completezza.


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